IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto-legge  30 novembre 2005, n. 245, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
  Visto  il  decreto-legge  9  ottobre  2006, n. 263, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante: «Misure
straordinarie  per  fronteggiare  l'emergenza nel settore dei rifiuti
nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata»;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
25  gennaio  2007, con il quale e' stato prorogato da ultimo, fino al
31  dicembre  2007,  lo  stato  di emergenza nel settore dei rifiuti,
nonche' in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti
inquinati,  e  di  tutela  delle  acque  superficiali  della  regione
Campania;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3341  del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30
marzo  2004,  n.  3347  del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004,
art.  1,  comma 2,  n.  3361  dell'8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del
13 agosto  2004,  n.  3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre
2004,  art.  8,  n. 3382 del 18 novembre 2004, art. 8, n. 3390 del 29
dicembre  2004,  art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1, n. 3399
del  18 febbraio 2005, art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del
29  aprile  2005, art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005, art. 9, n. 3449
del  15  luglio  2005,  art. 2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre 2005,
art.  5,  comma  6,  n.  3479  del  14  dicembre 2005, n. 3481 del 19
dicembre  2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006 articoli 13 e 15, n. 3493
dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, art. 7, n. 3508 del
13  aprile 2006, art. 13, n. 3520 del 2 maggio 2006, art. 15, n. 3527
del  16  giugno 2006, art. 8, n. 3529 del 30 giugno 2006, n. 3536 del
28  luglio  2006,  art.  8, n. 3545 del 27 settembre 2006, art. 7, n.
3546  del  12 ottobre  2006, n. 3552 del 17 novembre 2006, art. 2, n.
3555  del  5  dicembre  2006,  articoli  9,  12  e 16, n. 3559 del 27
dicembre  2006,  art. 5, n. 3564 del 9 febbraio 2007, articoli 5, 6 e
11, n. 3569 dell'8 marzo 2007, art. 11, n. 3571 del 13 marzo 2007, n.
3580  del  3 aprile 2007 articoli 11 e 12, n. 3582 del 3 aprile 2007,
n. 3584 del 20 aprile 2007 e n. 3587 in data 11 maggio 2007;
  Visto  il  decreto-legge  11  maggio  2007,  n. 61, recante «Misure
straordinarie  per superare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella
regione  Campania  e  per  assicurare la restituzione dei poteri agli
enti ordinariamente competenti»;
  Vista  la  nota  GAB/2007/5439/1505  in  data 15 maggio 2007 con la
quale,  il  Capo  di  Gabinetto  del  Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del  mare  ha  inoltrato la relazione del
direttore  generale  della  Direzione  della qualita' della vita, che
afferma  la  fattibilita'  dell'uso  dell'area  di Macchia Soprana in
localita'  Serre  (Salerno)  ai  fini di discarica per una volumetria
abbancabile almeno pari a 300 mila mc;
  Considerato  che  nel  sito  sopra  indicato  e' richiesto anche un
intervento di messa in sicurezza d'emergenza e bonifica essendo stato
in passato interessato da una sede di discarica;
  Rilevato che gli uffici tecnici del Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del  mare  hanno  stimato  che i tempi di
approntamento  della discarica possono essere stimati in 50/60 giorni
e  che  comunque  l'uso  del  sito dovra' essere preceduto da rilievi
topografici, indagini geologiche, geognostiche e geofisiche;
  Rilevato   che   sempre  secondo  i  citati  uffici  del  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare dovra'
predisporsi  un  progetto di messa in sicurezza e bonifica nonche' la
progettazione esecutiva comprensiva dell'adeguamento della viabilita'
di accesso all'area del sito in questione;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3588
del  15  maggio  2007, con la quale sono stati attribuiti i poteri ai
sub-commissari  delegati  Presidenti  delle  province  della  regione
Campania;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  commissario  delegato per l'emergenza rifiuti nella regione
Campania,   avvalendosi   dei  poteri  e  delle  deroghe  di  cui  al
decreto-legge  11  maggio  2007,  n.  61,  e di cui alle ordinanze di
protezione civile citate in premessa, e' autorizzato ad utilizzare il
sito  in  localita'  Macchia  Soprana, nel comune di Serre (Salerno),
quale  discarica  contestualmente agli interventi di bonifica e messa
in  sicurezza  da  porre  in  essere da parte del Consorzio di bacino
Salerno 2.
  2. L'esecuzione dei rilievi topografici, delle indagini geologiche,
geognostiche e geofisiche nonche' della progettazione della discarica
e dell'adeguamento della viabilita' di accesso al sito e' affidata al
sub-commissario   Presidente   della  provincia  di  Salerno  che  vi
provvede,  con  le  deroghe  di  cui  alla  normativa vigente ed alle
ordinanze   di   protezione  civile  richiamate  in  premessa,  anche
avvalendosi degli uffici tecnici della provincia e trasmettendone gli
esiti  per  la  relativa  approvazione,  al Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio e del mare - Direzione generale per la
qualita'  della vita, entro quindici giorni dalla pubblicazione della
presente   ordinanza   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
  3.   Il  sub-commissario  Presidente  della  provincia  di  Salerno
presenta,  insieme  al progetto di cui al comma 2 ed entro il termine
ivi previsto, un cronoprogramma degli interventi che assicuri l'avvio
del  conferimento dei rifiuti presso il sito di Macchia Soprana entro
sessanta  giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  4.  La  progettazione della messa in sicurezza e della bonifica del
sito  di  Macchia  Soprana,  e'  predisposta  dal Consorzio di bacino
Salerno 2 e sottoposta all'approvazione del Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  -  Direzione generale per la qualita'
della  vita. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e  del  mare  provvede  altresi',  anche  in  deroga  alle  ordinarie
competenze,  ad  autorizzare l'apertura e la messa in esercizio della
medesima discarica.
  5.  La  realizzazione,  la  gestione,  la  bonifica  e  la messa in
sicurezza  della  discarica  di  Macchia  Soprana  sono attribuite al
Consorzio  di  bacino Salerno 2; la realizzazione della viabilita' di
accesso al sito e' attribuita alla Provincia di Salerno.
  6. Qualora non fosse rispettato anche uno solo dei termini previsti
dal presente articolo il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti
nella  regione  Campania  provvede all'immediato utilizzo del sito in
localita'  Valle  della  Masseria  nel  comune  di  Serre  cosi' come
previsto dal decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61.
  7.  Agli  oneri  derivanti  dall'espletamento  delle  iniziative di
ripristino  ambientale  previste  dal  comma 4,  si provvede a carico
delle  risorse finanziarie del Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  del  mare,  nel  limite di 3 milioni di euro, che
provvede a trasferire le predette risorse sulla contabilita' speciale
del  Commissario delegato per l'emergenza in materia di rifiuti della
regione Campania.
  8.  Ferma  la  necessita'  di  utilizzare un solo sito da adibire a
discarica  nel comune di Serre (Salerno), il Commissario delegato per
l'emergenza  rifiuti  nella  regione Campania e' autorizzato all'uso,
con  decorrenza  1° luglio  2007,  del  sito in localita' Valle della
Masseria  nel  comune  di  Serre  (Salerno)  da  adibire a stoccaggio
temporaneo  di rifiuti nel caso in cui a seguito della chiusura della
discarica  nel  comune di illaricca (Napoli) e ove non siano fruibili
altri  siti  per  le  occorrenti  discariche, lo imponga l'aggravarsi
della  situazione  di  emergenza  nel  settore  dello smaltimento dei
rifiuti   nella   regione   Campania.  Il  Commissario  delegato  per
l'emergenza  rifiuti  nella  regione  Campania,  fino  alla  messa in
esercizio  delle  discariche  individuate  dall'art.  1, comma 1, del
decreto-legge  11  maggio  2007, n. 61, e' autorizzato ad individuare
cave  o  altre  aree  presenti nel territorio campano presso le quali
allestire  siti  di  deposito  temporaneo di rifiuti urbani e rifiuti
speciali  non  pericolosi  da  questi derivanti, anche esercitando il
potere  di deroga entro i limiti previsti dal comma 4 dell'art. 1 del
citato decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 23 maggio 2007
                                                 Il Presidente: Prodi